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1. Campo d'applicazione della norma EN 12934 La norma stabilisce le disposizioni per la definizione degli elementi d'imbottitura (piumino, piuma, altri elementi) e del tipo del volatile (volatili acquatici o terrestri). Essa è applicabile sia per le piume e i piumini lavorati sia per gli articoli da letto la cui imbottitura consiste di tali materiali. Imbottiture contrassegnate in base a questa norma devono consistere al 99,5% di piume e di piumino e dei loro elementi. Tale norma è stata elaborata dai rappresentanti di 18 paesi europei sotto la direzione del Comitato Europeo della Normazione (Comitee Européenne de Normalisation-CEN) I paesi Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera, Spagna, il Regno Unito e la Repubblica Ceca sono tenuti all' applicazione di questa norma. La norma EN 12934
ha lo scopo di definire le denominazioni utilizzabili per la vendita di
piume/piumini. 4. Quali sono i criteri sui quali si basano queste denominazioni? La denominazione dell'imbottitura si basa sui seguenti requisiti:
Spiegazione dei singoli punti: Per essere considerata "nuova" l'imbottitura non deve contenere merce usata precedentemente come materiale da imbottitura. Solo le imbottiture composte da materiale nuovo possono essere denominate "nuove". Se invecel'imbottitura presenta elevate percentuali di "altri elementi" (fibra di piumino, fibra di piuma, piume e piumini riciclati, residui) si può concludere che contiene merce usata. La norma EN 12934 classifica le imbottiture delle classi I e IV come "nuove", essendo la percentuale altri elementi inferiore al 5%, esse sono quindi considerate merce nuova. 4.2 Imbottiture di piume di volatili acquatici e/o terrestri Il materiale d'imbottitura viene classificato in base alla presenza di piume-piumini provenienti da volatili acquatici oppure da volatili terrestri ed inoltre si suddividono in base alla presenza di "altri elementi".
4.3.1 Classificazione del materiale Il materiale d'imbottitura
viene classificato in base al suo contenuto di altri elementi. La classe II caratterizza
imbottiture che presentano una quota di altri elementi tra il 5 e il 15%.
Vista la quota elevata di altri elementi si presume che presenti una percentuale
consistente di merce vecchia. 4.3.2 Indicazione del contenuto dei piumini È obbligatorio indicare sull'etichetta il contenuto delle piume e dei piumini dell'imbottitura. Si utilizza un sistema graduale con passi da 10 in ordine decrescente, vengono escluse le imbottiture che presentano un contenuto di piume dell'85% di piuma del 15% di piumino d'oca (prima chiamate mezzo piumino). 5. È possibile dare delle informazioni sul tipo di volatile e se la risposta fosse positiva, quali informazioni? Se un'imbottitura della classe I dovesse contenere piume di uno o di più tipi esclusivamente provenienti da volatili acquatici sarebbe lecito utlilizzare la denominazione "volatili acquatici". 'E anche possibile attribuire delle denominazioni in base al tipo del volatile acquatico, veda tabella seguente:
Tale schema é valido anche per la classe II. 5.2 Tipi di volatili terrestri Se un'imbottitura dovesse contenere piume di uno o di più tipi di volatili terrestri, l'unica denominazione sull'etichetta dovrebbe essere "volatili terrestri". 5.3 Mix di volatili acquatici e terrestri Quando si tratta di un mix di piume di volatili acquatici e terrestri sull'etichetta appariranno le denominazioni "volatili acquatici" e/o "volatili terrestri" in base alla tabella seguente:
Le percentuali del tipo di volatile vanno indicate in ordine decrescente e vanno arrotondate al 10%. Le denominazioni citate sotto i punti 5.2 e 5.3 valgono per le classi IV e V. 6. Qual'è la denominazione giusta conformemente alla DIN EN 12934? Proposta per la strutturazione delle denominazioni dell'imbottitura sull'etichetta:
Proposta alternativa:
* indicazione obbligatoria! Detta imbottitura consiste di merce nuova ed è composta da:
7. La merce nuova della DIN EN 12934 è identica alla merce originale secondo RAL 092A2? La denominazione "originale" secondo RAL 092A2 significa che si tratta di merce nuova di volatili acquatici. La merce originale secondo RAL 092A2 corrisponde alla merce nuova della classe I secondo DIN EN 12934, visto che della classe I fa parte solo la merce nuova ricavata da volatili acquatici (dall'oca e dall'anatra). 8. A partire da quando è possibile applicare la norma DIN EN 12934? In Germania la nuova disposizione è in vigore dal dicembre del 1999. La RAL 092A2 (edizione 1972) continua ad essere valida. Attualmente si riflette su un'eventuale aggiornamento, ma non è ancora deciso. |
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